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  Collettività
 763 - DISCRIMINAZIONE SCOLASTICA IN TUNISIA

 

La discriminazione tra gli studenti delle scuole straniere in Tunisia

 

Questo articolo mira a comprendere il fenomeno della discriminazione che può aver luogo nell’iscrizione e accesso degli studenti in scuole o licei stranieri  siti sul terreno dello Stato tunisino..

In effetti, la discriminazione consiste nell’avvantaggiare o svantaggiare qualcuno in ragione di certe sue caratteristiche, di certe sue scelte personali. Salvo eccezioni, la discriminazione è illegale ed è conseguentemente sanzionata.

 

I) La discriminazione nella scuola è un atto proibito

La discriminazione è particolarmente inamissibile negli istituti scolastici, luoghi privilegiati del radicamento di idee di uguaglianza, considerato soprattutto che la scuola fonda le proprie basi su determinati valori dei quali, inoltre, ha la missione di contribuire a formare, insegnando ai cittadini la libertà, l’uguaglianza e la fratellanza.

Questa pratica riguarda anche gli alunni di origine straniera relativamente alla loro iscrizione nelle scuole di nazionalità (non tunisina) differente dalla loro.

A questo titolo, la lotta contro la discriminazione dagli alunni stranieri, relativamente alla nazionalità dell’istuto scolastico di cui certi alunni sono vittime in ragione della loro origine, è una priorità assoluta.

Nella nostra analisi, metteremo l’accento in particolar modo sulla questione dei costi d’iscrizione per l’accesso alle scuole che variano a seconda che l’alunno sia, o meno, della stessa nazionalità dell’istituto scolastico. Più precisamente, e dopo alcuni casi pratici, abbiamo potuto constatare che i costi d’iscrizione per lo stesso livello scolastico si differenziano e aumentano fino al doppio per gli alunni di nazionalità differente da quella della scuola. Gli scolari svantaggiati non hanno lo stesso trattamento in quanto non son membri di un gruppo ristretto di soggetti favoriti da queste misure.

 

Questa pratica, neutrale in apparenza, mette in gioco un sistema di attori nel quale nessuno manifesta direttamente intenzioni discriminatorie, ma il solo risultato sarà di produrre una situazione d’insicurezza e d’ingiustizia.

 

II) Quadro legale

Sono vietati tutti i trattamenti iniqui fondati su : l’origine geografica, l’appartenenza o meno, reale o supposta, ad un gruppo di persone determinate dalla “etnia” o dalla “razza”; le caratteristiche genetiche, gli handicap, lo stato di salute, la religione, le convinzioni politiche o attività sindacali, il sesso o l’identità sessuale, l’età, lo stato di gravidanza o maternità, le maniere, la situazione familiare, il nome di famiglia, l’aspetto fisico.     

Il divieto di discriminazione è un principio fondamentale e assoluto, proclamato da tutte le norme internazionali relative ai diritti umani. Tutte le discriminzioni, che interessano qualsiasi soggetto, sono una grave violazione dei diritti umani e dunque le vittime possono ottenere un risarcimento per il pregiudizio patito.

Quando parliamo di discriminazione, non parliamo di abuso di Diritto. In effetti, la Convenzione relativa alla lotta contro la discriminazione nel dominio dell’insegnamento (1969) definisce e condanna la discriminazione, intesa come: “tutte le distinzioni, esclusioni, limitazioni o preferenze che, fondate sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l’opinione politica o tutte le altre opinioni, l’origine nazionale o sociale, la condizione economica o di nascita, hanno per oggetto o per effetto la distruzione o l’alterazione dell’uguaglianza nel trattamento in materia d’insegnamento e, particolarmente:

a)L’esclusione di una persona o un gruppo dall’accesso ai diversi tipi o gradi d’insegnamento;

b)La limitazione ad un livello inferiore di educazione di una persona o un gruppo;

c)Sotto la riserva di quanto è disposto dall’articolo 2 della presente Convenzione, d’istituire o mantenere dei sistemi o modalità di insegnamento differenziate per persona o per gruppo;

d)Di mettere una persona o un gruppo in una situazione incompatibile con la dignità dell’uomo.

 

Trattasi dunque, prima di tutto, di atti, di procedure o di misure e non d’idee, opinioni o, ancora, ideologie.

In questo senso, la suddetta convenzione ha il fine di eliminare e prevenire tutte le discriminazioni nell’ambito dell’insegnamento, considerato che tutti gli Stati aderenti si sono impegnati a :

-Abrogare tutte le disposizioni legislative e amministrative e a far cessare tutte le pratiche amministrative che comportano una discriminazione nell’ambito dell’insegnamento;

-Adottare le misure necessarie, anche in via legislativa, perché non venga compiuta alcuna discriminazione nell’ammissione degli alunni negli istituti scolastici ;

-Non ammettere, in ciò che concerne i costi scolastici, l’attribuzione di borse e altre forme di aiuto per gli alunni, il rilascio di autorizzazioni e agevolazioni che possano essere necessarie per effettuare gli studi all’estero, alcuna differenza di trattamento tra nazionalità da parte dei poteri pubblici, salvo quelle fondate sul merito o sul reddito;

 

Conclusioni

Se la scuola appare di sovente come un luogo nel quale la discriminazione sembra improbabile ed impossibile, è nelle misure che si pensa che il principio dominante debba essere quello dell’obiettività, un luogo ove si debba avere un’educazione di qualità per tutti gli alunni, capace di assicurare non solo l’inserimento professionale ma anche la trasmissione di conoscenze e di valori che favoriscano l’equità e l’uguaglianza di possibilità, il rispetto dell’altro e non la discriminazione tra gli studenti.

 

Avv. Dhouha Allagui

Studio Legale Giambrone Law

 

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