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  Economia
 788 - Prostituzione in Tunisia.

 

 IL RED LIGHT DISTRICT del Gelsomino

 

Legalità e illegalità nell’universo del facil sesso nel Paese musulmano

 

Con il verbo prostituire si indica, secondo quanto riporta l’Enciclopedia Treccani, il vendere, l’offrire, cedere in cambio di denaro o di altri favori ciò che comunemente si ritiene non possa essere oggetto di lucro o di calcolo interessato (come ad esempio il corpo). La parola deriva dal latino prostituere ossia “mettere in vendita”, composto da pro (davanti) e statuere (porre o collocare). Il termine indica, dunque, la situazione della persona che non “si” prostituisce, ma che viene “posta (in vendita) davanti” al luogo stabilito dal suo lenone (o più comunemente protettore).

Mentre in Italia, ancora oggi, la prostituzione non è in alcun modo regolamentata, anche se lo sfruttamento e il favoreggiamento della stessa sono considerati illegali, la Tunisia si mostra come un Paese all’avanguardia su questa tematica e rappresenta (insieme al Libano) un’eccezione nel panorama arabo-islamico.

In Tunisia la prostituzione è disciplinata dal Regolamento emesso dal Ministero degli interni il 30 aprile 1942 e dal codice penale. Il primo regola la prostituzione legale, mentre il secondo sanziona quella illegale.

La legge definisce dunque con precisione la figura della prostituta e stabilisce una serie di condizioni da rispettare per evitare di sconfinare nella prostituzione illegale. Secondo il suddetto Regolamento una prostituta è “una donna che si offre in cambio di remunerazione; che frequenta altre prostitute, protettori maschili o femminili; che assume atteggiamenti provocatori attraverso gesti osceni sulla via pubblica; che frequenta gli hotel, le auto di notte, le sale di spettacolo;  colei che di età inferiore a 50 anni fa parte del personale domestico di una casa di prostituzione”.

Fanno parte delle attività di prostituzione legale le prostitute registrate volontariamente o su  richiesta della polizia. Esse esercitano la propria professione in determinati locali chiusi in zone specificatamente riservate all’interno della città, dalle quali non possono uscire senza l’autorizzazione da parte della polizia.  A Tunisi tale area si trova all’interno della Medina e più precisamente all’Hafsia. La legge prevede che le prostitute possano lavorare sia in maniera indipendente che all’interno di una casa chiusa. In entrambi i casi esse sono obbligate a rispettare delle misure igieniche, di salute e di pagamento delle imposte prestabilite. Le case chiuse sono gestite da protettrici legalmente riconosciute, di sesso esclusivamente femminile, di età superiore ai  35 anni ed eventualmente in possesso del permesso da parte del marito. Per eliminare il proprio nome dal registro delle prostitute legali bisogna dimostrare di aver trovato un modo alternativo per guadagnarsi da vivere ed ottenere l’autorizzazione da parte della polizia e del personale medico incaricato del controllo sanitario.

In merito alla prostituzione illegale, analizzando il Codice Penale la prima cosa che stupisce è la considerazione che la prostituzione possa essere solo femminile. Seppur la Tunisia venga considerata de facto un Paese “aperto” che garantisce l’uguaglianza dei diritti e la parità dei sessi, le norme di cui si dota non confermano certo queste considerazioni. Nonostante sia ben nota la transumanza estiva di giovani tunisini, di belle speranze e di sesso maschile, che si recano nei luoghi di villeggiatura (su tutti Hammamet, Sousse e Djerba) alla “conquista” di turiste straniere giovani o più spesso attempate, il codice penale tunisino sanziona la sola prostituzione illegale femminile.

Ai sensi dell’art. 231 del codice penale tunisino: “Eccetto i casi previsti dalla legge in vigore, le donne che, con gesti o parole, si offrono ai passanti o esercitano la prostituzione anche occasionalmente, sono punite con la reclusione da 6 mesi a 2 anni e con una sanzione pecuniaria dai 20 ai 200 dtn”. Tale definizione rispecchia un’idea ben diversa da quella condivisa dai legislatori italiani, per i quali la prostituzione si estende a qualsiasi tipologia di prestazione sessuale, da chiunque eseguita dietro corresponsione di un prezzo.

Si evidenzia come anche la prostituzione legale sia a solo appannaggio femminile, come sopra indicato nel regolamento ministeriale.

In Tunisia, invece, sia socialmente che giuridicamente la prostituzione maschile non è minimamente prevista nell’immaginario comune e viene, tutt’al più, derubricata ad un comportamento riprovevole ma generalmente ammesso  e accettato, poiché giustificato dalla necessità di ottenere una facile modalità di accesso all’Europa, o, come volgarmente si dice, di raggiungere l’obiettivo del “passaporto rosso”.

Usufruire della prostituzione illegale ha degli effetti anche per il c.d. “utilizzatore finale”. Tale termine è divenuto noto in Italia durante la controversa discussione  nel 2008 del DDL anti prostituzione che si spingeva a definire come “utilizzatore finale” colui che si avvale della prostituzione o  contratta le prestazioni delle persone che si prostituiscono.

Sempre ai sensi dell’art. 231 del C.P.T. “è considerato come complice e pertanto punito con la medesima pena colui che ha avuto dei rapporti sessuali con una di queste donne”.

Chiaramente, anche lo sfruttamento della prostituzione è punito  in maniera severa dal codice penale tunisino.

Sebbene la regolamentazione della prostituzione legale costituisca una rilevante dimostrazione della modernità di cui la Tunisia é intrisa, la considerazione della prostituzione illegale come condizione meramente femminile mette in rilievo una delle principale lacune in materia .Un'incongruenza che mette in rilievo la necessità di procedere ad una ridefinizione legislativa e sociale, a completamento di un importante percorso di rinnovamento legislativo e non cominciato oramai da più di 50 anni.

 

Avv. Giorgio Bianco

Studio Legale Giambrone

g.bianco@giambronelaw.com

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