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  Economia
 762 - CTICI

 

LEGISLAZIONE RELATIVA AI VERSAMENTI DI DENARO ALL’ESTERO

 

La Camera Tuniso Italiana di Commercio e Industria ha predisposto per i propri soci una Nota relativa ad un aggiornamento della. La mettiamo volentieri a disposizione dei lettori del “Corriere di Tunisi” !

L’articolo 39 della “Loi de Finances Complémentaire” per l’anno 2012 ha istituito una sanzione fiscale amministrativa applicabile agli istituti bancari che procedono a dei trasferimenti di redditi o di utili all’estero senza assicurarsi della regolarizzazione della relativa situazione fiscale.

La sanzione è fissata ai seguenti importi:

-20% dei redditi o degli utili oggetto del trasferimento, se si tratta di redditi o utili imponibili in Tunisia ;

-1% dei redditi o degli utili oggetto del trasferimento, se si tratta di redditi o utili non imponibili in Tunisia ;

Da quando é stata introdotta la sanzione, alcuni istituti bancari hanno sviluppato una tendenza ad esigere, a torto, l’attestazione fiscale per ogni operazione di trasferimento, senza eccezioni, non tenendo conto del fatto che le imprese totalmente esportatrici sono considerate non residenti (off-shore), secondo i termini della regolamentazione di cambio, quando il capitale è detenuto da non residenti, tunisini o stranieri, attraverso l’importazione di valuta convertibile per un valore pari ad almeno il 66% del capitale.

L’obiettivo di questa nota é di descrivere le operazioni per le quali non deve essere richiesta la presentazione dell’attestazione, con particolare riferimento alle società off-shore.

1)Trasferimenti di somme fuori campo di applicazione dell’imposta

L’attestazione di regolarizzazione della situazione fiscale non é richiesta in caso di domanda di trasferimento di fondi che non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta, o di somme che non rappresentano redditi o utili imponibili. Si tratta, in particolare, delle seguenti operazioni:

- trasferimento di capitale (deposito presso un conto bancario o postale, cessione di beni, premi assicurativi,...)

- trasferimento di somme per le seguenti operazioni:

*importazione di merci, macchinari o materiali;

*partecipazione a seminari, conferenze o congressi all’estero;

*spese di iscrizione per motivi di studio o di stage all’estero;

*cure mediche all’estero;

*abbonamenti a delle pubblicazioni o periodici;

*ottenimento di documenti dall’estero;

*partecipazione a gare d’appalto internazionali;

*trasferimenti tra Consolati, Ambasciate e relativi organi;

*rimborso IVA per un fisco straniero;

*certificazione presso organismi internazionali;

*registrazione e pubblicazione del nome o della ragione sociale in una banca dati.

In particolare, é importante sottolineare che la richiesta di trasferimento deve obbligatoriamente fare riferimento alla natura dell’operazione e delle somme oggetto del trasferimento stesso.

2)Trasferimento di redditi o di utili esonerati

Il codice tributario relativo ai redditi e all’imposta sulle società ha previsto l’esenzione di alcuni redditi e utili dall’imposta. Per tali redditi e utili, la presentazione di una attestazione non é richiesta, se la domanda di trasferimento riporta il riferimento alla categoria di redditi oggetto del trasferimento e i riferimenti legali dell’esenzione.

2.1 PERSONE GIURIDICHE E PERSONE FISICHE

2.1.1 Esenzione prevista dagli articoli 3 e 45 del codice dell’ IRPP (Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques) e dell’ IS (Impôt sur les Sociétés):

- dividendi;

- interessi da depositi e titoli in valuta o in dinari convertibili;

- remunerazioni pagate dalle imprese totalmente esportatrici per:

*diritti d’autore;

*uso o concessione in uso o cessione di un brevetto di fabbricazione o di commercio, di un disegno o di un modello, di un piano, di una formula o di un processo di fabbricazione, compresi i film cinematografici o per la televisione;

*uso o concessione in uso di un macchinario industriale, commerciale, agricolo, portuale o scientifico;

*informazioni derivanti dall’esperienza acquisita nel settore industriale, commerciale o scientifico;

*studi tecnici od economici o di assistenza tecnica;

*remunerazioni per noleggio di navi o aeronavi per il traffico internazionale.

2.1.2 Esenzione prevista dagli articoli 38 e 45 del codice dell’ IRPP (Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques) e dell’ IS (Impôt sur les Sociétés):

- plusvalenze provenienti dalla cessione :

*di azioni quotate in borsa sottoscritte o acquisite prima del 1 Gennaio 2011, o a partire dal 1 Gennaio 2011 e la cui cessione ha avuto luogo dopo un anno dalla sottoscrizione;

*di azioni nel quadro di una prima quotazione in Borsa;

*di quote di un Fondo di seed capital (Fonds d’amorçage);

*di quote di un FCPR (Fonds Communs de Placement à Risques) che beneficiano di un’esenzione;

*di azioni e di quote con l’intermediazione di una SICAR (société d'investissement en capital à risque) che beneficia di un’esenzione;

- la plusvalenza proveniente dall’apporto di azioni o di quote al capitale di una società madre o holding;

2.1 PERSONE FISICHE ESCLUSIVAMENTE

2.2.1 Esenzione prevista dall’articolo 38 del codice dell’ IRPP (Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques) e dell’ IS (Impôt sur les Sociétés):

- plusvalenza proveniente dalla cessione :

*di azioni o quote sociali nel quadro di una “transmission d’entreprise” per pensionamento o incapacità di gestione;

*di azioni del capitale di una SICAV e di quote di Fondi comuni di gestione di valori mobiliari;

*plusvalenza proveniente dalla cessione di azioni, di quote sociali o di fondi nel limite di 10,000 Dt;

*gratifica di fine servizio;

2.2.2 Esenzione prevista dall’articolo 27 del codice dell’ IRPP (Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques) e dell’ IS (Impôt sur les Sociétés):

- plusvalenza proveniente dalla cessione di beni immobili siti in Tunisia o di diritti sociali in società civili immobiliari:

al congiunto, agli ascendenti, ai discendenti;

nel quadro di un esproprio per pubblica utilità;

nel quadro di una prima operazione immobiliare di un solo locale ad uso di abitazione nel limite di una superficie globale di 1000 m2, comprese le dependance costruite e non costruite;

oal beneficiario del diritto di priorità d’acquisto all’interno del perimetro delle “reserves foncières”;

3)Casi in cui l’attestazione é richiedibile

Le operazioni di trasferimento di redditi o utili non imponibili in Tunisia in virtù delle disposizioni previste dalle convenzioni di non doppia imposizione concluse tra la Tunisia e gli Stati di residenza dei beneficiari dei redditi o utili menzionati restano subordinate alla presentazione di un’attestazione di esenzione, che viene rilasciata dai servizi dell’Amministrazione fiscale entro un termine di cinque giorni lavorativi.

Vi preghiamo di contattare i servizi della CTICI per qualsiasi chiarimento o in caso di difficoltà riscontrate con gli istituti bancari o con l’Amministrazione fiscale.

 

A cura di Pasqualina Gianfrancesco

 

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