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Economia
L’articolo 39 della “Loi de Finances Complémentaire” per l’anno 2012 ha istituito una sanzione fiscale amministrativa applicabile agli istituti bancari che procedono a dei trasferimenti di redditi o di utili all’estero senza assicurarsi della regolarizzazione della relativa situazione fiscale. La sanzione è fissata ai seguenti importi: -20% dei redditi o degli utili oggetto del trasferimento, se si tratta di redditi o utili imponibili in Tunisia ; -1% dei redditi o degli utili oggetto del trasferimento, se si tratta di redditi o utili non imponibili in Tunisia ; Da quando é stata introdotta la sanzione, alcuni istituti bancari hanno sviluppato una tendenza ad esigere, a torto, l’attestazione fiscale per ogni operazione di trasferimento, senza eccezioni, non tenendo conto del fatto che le imprese totalmente esportatrici sono considerate non residenti (off-shore), secondo i termini della regolamentazione di cambio, quando il capitale è detenuto da non residenti, tunisini o stranieri, attraverso l’importazione di valuta convertibile per un valore pari ad almeno il 66% del capitale. L’obiettivo di questa nota é di descrivere le operazioni per le quali non deve essere richiesta la presentazione dell’attestazione, con particolare riferimento alle società off-shore. 1)Trasferimenti di somme fuori campo di applicazione dell’imposta L’attestazione di regolarizzazione della situazione fiscale non é richiesta in caso di domanda di trasferimento di fondi che non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta, o di somme che non rappresentano redditi o utili imponibili. Si tratta, in particolare, delle seguenti operazioni: - trasferimento di capitale (deposito presso un conto bancario o postale, cessione di beni, premi assicurativi,...) - trasferimento di somme per le seguenti operazioni: *importazione di merci, macchinari o materiali; *partecipazione a seminari, conferenze o congressi all’estero; *spese di iscrizione per motivi di studio o di stage all’estero; *cure mediche all’estero; *abbonamenti a delle pubblicazioni o periodici; *ottenimento di documenti dall’estero; *partecipazione a gare d’appalto internazionali; *trasferimenti tra Consolati, Ambasciate e relativi organi; *rimborso IVA per un fisco straniero; *certificazione presso organismi internazionali; *registrazione e pubblicazione del nome o della ragione sociale in una banca dati. In particolare, é importante sottolineare che la richiesta di trasferimento deve obbligatoriamente fare riferimento alla natura dell’operazione e delle somme oggetto del trasferimento stesso. 2)Trasferimento di redditi o di utili esonerati Il codice tributario relativo ai redditi e all’imposta sulle società ha previsto l’esenzione di alcuni redditi e utili dall’imposta. Per tali redditi e utili, la presentazione di una attestazione non é richiesta, se la domanda di trasferimento riporta il riferimento alla categoria di redditi oggetto del trasferimento e i riferimenti legali dell’esenzione. 2.1 PERSONE GIURIDICHE E PERSONE FISICHE 2.1.1 Esenzione prevista dagli articoli 3 e 45 del codice dell’ IRPP (Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques) e dell’ IS (Impôt sur les Sociétés): - dividendi; - interessi da depositi e titoli in valuta o in dinari convertibili; - remunerazioni pagate dalle imprese totalmente esportatrici per: *diritti d’autore; *uso o concessione in uso o cessione di un brevetto di fabbricazione o di commercio, di un disegno o di un modello, di un piano, di una formula o di un processo di fabbricazione, compresi i film cinematografici o per la televisione; *uso o concessione in uso di un macchinario industriale, commerciale, agricolo, portuale o scientifico; *informazioni derivanti dall’esperienza acquisita nel settore industriale, commerciale o scientifico; *studi tecnici od economici o di assistenza tecnica; *remunerazioni per noleggio di navi o aeronavi per il traffico internazionale. 2.1.2 Esenzione prevista dagli articoli 38 e 45 del codice dell’ IRPP (Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques) e dell’ IS (Impôt sur les Sociétés): - plusvalenze provenienti dalla cessione : *di azioni quotate in borsa sottoscritte o acquisite prima del 1 Gennaio 2011, o a partire dal 1 Gennaio 2011 e la cui cessione ha avuto luogo dopo un anno dalla sottoscrizione; *di azioni nel quadro di una prima quotazione in Borsa; *di quote di un Fondo di seed capital (Fonds d’amorçage); *di quote di un FCPR (Fonds Communs de Placement à Risques) che beneficiano di un’esenzione; *di azioni e di quote con l’intermediazione di una SICAR (société d'investissement en capital à risque) che beneficia di un’esenzione; - la plusvalenza proveniente dall’apporto di azioni o di quote al capitale di una società madre o holding; 2.1 PERSONE FISICHE ESCLUSIVAMENTE 2.2.1 Esenzione prevista dall’articolo 38 del codice dell’ IRPP (Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques) e dell’ IS (Impôt sur les Sociétés): - plusvalenza proveniente dalla cessione : *di azioni o quote sociali nel quadro di una “transmission d’entreprise” per pensionamento o incapacità di gestione; *di azioni del capitale di una SICAV e di quote di Fondi comuni di gestione di valori mobiliari; *plusvalenza proveniente dalla cessione di azioni, di quote sociali o di fondi nel limite di 10,000 Dt; *gratifica di fine servizio; 2.2.2 Esenzione prevista dall’articolo 27 del codice dell’ IRPP (Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques) e dell’ IS (Impôt sur les Sociétés): - plusvalenza proveniente dalla cessione di beni immobili siti in Tunisia o di diritti sociali in società civili immobiliari: al congiunto, agli ascendenti, ai discendenti; nel quadro di un esproprio per pubblica utilità; nel quadro di una prima operazione immobiliare di un solo locale ad uso di abitazione nel limite di una superficie globale di 1000 m2, comprese le dependance costruite e non costruite; oal beneficiario del diritto di priorità d’acquisto all’interno del perimetro delle “reserves foncières”; 3)Casi in cui l’attestazione é richiedibile Le operazioni di trasferimento di redditi o utili non imponibili in Tunisia in virtù delle disposizioni previste dalle convenzioni di non doppia imposizione concluse tra la Tunisia e gli Stati di residenza dei beneficiari dei redditi o utili menzionati restano subordinate alla presentazione di un’attestazione di esenzione, che viene rilasciata dai servizi dell’Amministrazione fiscale entro un termine di cinque giorni lavorativi. Vi preghiamo di contattare i servizi della CTICI per qualsiasi chiarimento o in caso di difficoltà riscontrate con gli istituti bancari o con l’Amministrazione fiscale. A cura di Pasqualina Gianfrancesco
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