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Dossier
L’Anagrafe degli italiani residenti all’estero meglio nota con l’acronimo AIRE, è l’ufficio che si occupa dell’anagrafe dei cittadini italiani che risiedono all’estero.I cittadini italiani residenti all’estero hanno l’obbligo di iscriversi all’AIRE perché solo ad essi sono riservati i servizi consolari Il rispetto di tale obbligo è un dovere civico che comporta tra l’altro la possibilità di esercitare con regolarità il diritto di voto. Come avviene l’iscrizione all’AIRE? L’iscrizione all’AIRE è di norma effettuata a seguito della dichiarazione, resa dall’interessato, all’Ufficio consolare di residenza, attraverso la compilazione di un apposito modello (Cons.OI) Tale modello viene trasmesso dall’Ufficio consolare al comune italiano di ultima residenza dell’interessato oppure, in caso di nascita e residenza continuativa all’estero del cittadino, al comune di ultima residenza dei suoi genitori o antenati. La dichiarazione deve essere accompagnata, laddove necessario, dai relativi documenti (atto di nascita e attestazione consolare del possesso della cittadinanza). Per coloro che si sono trasferiti dall’Italia all’estero l’iscrizione in AIRE comporta la contestuale cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente. L’iscrizione può essere effettuata anche d’ufficio, nel caso di cittadini che non abbiano presentato le dichiarazioni dovute, ma dei quali gli uffici consolari competenti abbiano conoscenza, in base a dati in loro possesso e agli accertamenti eseguiti.Il cittadino viene informato di tale iscrizione attraverso un atto amministrativo del comune, notificato all’indirizzo estero tramite il consolato di residenza. Cosa si perde iscrivendosi all’AIRE? La paura più ricorrente degli italiani all’estero é che una volta iscritti all’ AIRE si venga esclusi dalla sanità italiana, pur continuando continua ad essere accettati e presi a carico per tutte le cure di pronto soccorso e urgenze (per un massimo di 90 giorni) in Italia. Ma per gli esami di laboratorio e le normali prestazioni sanitarie di routine? Cosa dice esattamente la legge? Ecco le notizie tratte dall’opuscolo ufficiale: “Per quanto concerne l’assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti all’estero, che rientrano temporaneamente in Italia, é necessario distinguere tra due diverse categorie: a) Lavoratori italiani distaccati all’estero, assicurati ai sensi della Legge 398/87 e del DPR 618/80. Si tratta di lavoratori con contratto riconosciuto dall’ordinamento italiano; b) Cittadini italiani residenti all’estero (iscritti all’AIRE) che non rientrano nella categoria di cui al punto a. Si tratta di cittadini italiani non in possesso di un contratto di lavoro di diritto italiano. Alla prima categoria (lavoratori italiani distaccati all’estero e loro familiari) spetta l’erogazione dell’assistenza sanitaria da parte dell’Azienda Sanitaria locale di temporanea dimora, in quanto lavoratori obbligatoriamente assicurati presso il Servizio Sanitario Nazionale. Il possesso di tale diritto deve essere attestato dall’Ufficio consolare competente per residenza. Qualora il lavoratore distaccato all’estero rientri in Italia per un periodo inferiore ai 30 giorni, avrà diritto a tutte le prestazioni sanitarie, ad eccezione del medico di fiducia. Al suo posto potrà ricorrere al medico di medicina generale dell’Asl o allo stesso medico di fiducia, pagando la visita occasionale. Nel caso, invece, che il rientro superi i 30 giorni, l’interessato può richiedere la reiscrizione temporanea all’Asl e ha anche diritto al medico di fiducia. I ministri del culto cattolico e i religiosi o religiose che esercitano il ministero all’estero, con rapporto di lavoro subordinato per conto della Diocesi e che ricevono dall’Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero una remunerazione, su cui vengono effettuate le ritenute fiscali e versati i contributi previdenziali, rientrano nella categoria dei lavoratori distaccati all’estero, di cui al punto a. L’attestazione delle condizioni sopraindicate deve essere rilasciata dalla Diocesi di appartenenza. Per la seconda categoria (pensionati e lavoratori privati in genere, compresi i loro familiari) é prevista – in caso di rientro temporaneo in Italia - un’assistenza sanitaria limitata alle sole prestazioni ospedaliere urgenti, per un periodo massimo di 90 giorni ad anno solare.” Bisogna inoltre precisare che esiste una convenzione fra Stato Italiano ed altri stati per fornire assistenza sanitaria ai connazionali all’estero, con onere a carico dello stato italiano. Secondo la guida consolare in Tunisia tale assistenza esiste per i titolari di pensione contributiva e familiari a carico (settore privato) e per i familiari, residenti nell’altro Stato, di lavoratore occupato in Italia (settore privato). I moduli da compilare all’ufficio consolare sono rispettivamente il ITN/ 9 e ITN/ 10. Il Ministero Italiano della Salute aggiunge però che i cittadini coperti dalla convenzione sono anche lavoratori subordinati ed assimilati e lavoratori autonomi e familiari o superstiti a carico delle predette. Per maggiori informazioni e per scaricare l’opuscolo Aire-Guida per gli italiani all’estero, diritti e doveri, consultate il sito web www.servizidemografici.interno.it oppure la guida consolare del sito del Ministero degli Affari Esteri http://www.esteri.it/MAE/doc/guida_consolare Per consultare il testo della convenzione sanitaria: http://www.ministerodellasalute.it/assistenzaSanitaria Vi invitiamo a farci pervenire le vostre domande e perplessità contattandoci all’indirizzo mail della redazione: ilcorriereditunisi@planet.tn
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